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9.12.2020 – INFORMATIVA AI CONNAZIONALI – NUOVE MISURE ADOTTATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE DEL MONTENEGRO

 

9.12.2020 – INFORMATIVA AI CONNAZIONALI

NUOVE MISURE ADOTTATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE DEL MONTENEGRO

 

Si informano i connazionali che il Ministero della  Salute del Montenegro ha adottato nuove misure per la prevenzione e il contrasto alla diffusione della pandemia, in vigore da oggi, 9 dicembre 2020.

Viene ribadito l’obbligo di indossare la mascherina sia nei luoghi al chiuso che all’aperto, oltre all’obbligo di mantenere la distanza fisica.

Tra le principali novità introdotte, si segnala:

Il divieto di lasciare le proprie abitazioni sarà in vigore dalle ore 22:00 alle ore 5.00 del mattino successivo (e non più dalle ore 19:00 come precedentemente previsto);

– La possibilità di svolgere riti religiosi alla presenza dei fedeli, a condizione che si garantisca uno spazio di almeno 10 m2 a persona;

Le attività commerciali potranno restare aperte dalle 07:00 alle 20:00 (non più soltanto fino alle 18); tuttavia, bar/ristoranti e altre attività di ristorazione potranno restare aperte soltanto dalle 7:00 alle 18:00;

Vengono inoltre confermate le seguenti misure:

– divieto di ricevere visite da persone non facenti parte dello stesso nucleo familiare;

– divieto di riunioni all’aperto in gruppi di più di 4 persone;

– restano vietate le attività di locali notturni e disco pub;

divieto di spostamenti interurbani dalle 22:00 del venerdì alle 5:00 del lunedì mattina successivo;

– regole e procedure diverse a seconda che l’ingresso in Montenegro avvenga da Paesi inseriti nella cosiddetta “lista verde” (tra cui l’Italia e tutti i Paesi UE) o dalla “lista gialla” (tra gli altri, Serbia, Macedonia del Nord, Albania, Bosnia Erzegovina e Kosovo).

 

DI SEGUITO, IL RIEPILOGO DI TUTTE LE MISURE.

È vietato lasciare gli edifici residenziali dalle 22:00 alle 05:00 del giorno successivo.

Costituiscono eccezione al predetto divieto:

– Coloro che svolgono mansioni lavorative regolari e forniscono servizi di interesse pubblico o che sono vitali e indispensabili per i cittadini (salute, organi di ispezione, polizia, esercito, servizi di sicurezza, vigili del fuoco, servizi pubblici, media – inclusi gli ospiti di trasmissioni televisive o radiofoniche ecc.), previa esibizione di un apposito certificato rilasciato dal datore di lavoro;

– Coloro che si prendono cura di malati o di persone che non sono in grado di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana, previa esibizione di un certificato rilasciato dal medico di base e da un apposito documento tratto dal registro anagrafe che ne attesti il rapporto o da un contratto di assistenza o di mantenimento comprovante la reciproca relazione giuridica tra queste persone;

– Gli impiegati presso le rappresentanze diplomatiche e consolari estere;

– I bambini affetti da disturbi dello spettro autistico e portatori di handicap, accompagnati da una persona, per un massimo di 60 minuti;

– Persone che portano a spasso animali domestici, per un massimo 60 minuti.

Il modulo del certificato rilasciato dal datore di lavoro ai dipendenti che devono circolare durante il periodo di divieto può
essere scaricato cliccando su: http://www.mzd.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=420990&rType=2 .

 

Circolazione e raduni pubblici

– Sono vietati gli incontri di massa /sociali. Sono vietati gli assembramenti in luoghi pubblici al chiuso e all’aperto (raduni pubblici, manifestazioni pubbliche, manifestazioni sportive, politiche, culturali, artistiche e private, matrimoni e altri eventi).

è fatto divieto a coloro che non sono componenti dello stesso nucleo familiare di riunirsi in edifici residenziali, ad eccezione di coloro che si prendono cura di malati o di persone non sono in grado di svolgere le attività quotidiane in modo indipendente, previa esibizione di un certificato rilasciato dal medico di base e da un apposito documento tratto dal registro anagrafe che ne attesti il rapporto o da un contratto di assistenza o di mantenimento comprovante la reciproca relazione giuridica di queste persone, e di personale chiamato in caso di lavori urgenti presso un edificio residenziale (elettricità, acqua, ecc.).

– Sono vietate le visite a persone ricoverate in ospedale o presso istituzioni sanitarie e a persone presso istituti di assistenza sociale e di assistenza all’infanzia.

– Sono vietate le visite ai detenuti e alle persone che scontano una pena detentiva presso la Direzione per l’esecuzione delle sanzioni penali, ad eccezione di avvocati ed esperti giudiziari previa decisione del tribunale.

È vietato riunirsi all’aperto in un gruppo di più di 4 adulti insieme.

– È vietato frequentare e intrattenersi in un gruppo costituito da più di quattro adulti in un luogo pubblico all’aperto (marciapiedi, piazze, strade, parchi, lungomare, spiagge, ecc.), ad eccezione delle persone che svolgono la loro regolare attività lavorativa.

– Le comunità religiose sono obbligate ad adattare le loro attività all’attuale situazione epidemiologica

I riti religiosi in presenza di credenti in un edificio religioso si possono svolgere se si garantisce uno spazio di almeno 10 m2 di spazio a persona.

– Le comunità religiose sono obbligate a designare una o più persone che controlleranno se le persone indossano mascherine protettive e rispettano la distanza fisica minima quando entrano e soggiornano negli edifici religiosi.

– All’ingresso/uscita degli edifici religiosi, è obbligatorio predisporre mezzi per la disinfezione delle mani e affiggere un avviso visibile circa il numero massimo di persone che possono stare contemporaneamente nell’edificio religioso, rispettando l’uso di una mascherina e una distanza fisica di almeno 2 m.

– È vietato ogni contatto fisico con oggetti di uso comune.

– Le comunità religiose sono obbligate a trasmettere quando possibile le proprie attività attraverso programmi radiofonici o televisivi o in altri modi che consentano ai credenti di partecipare.

– I funerali sono consentiti in presenza esclusivamente dei familiari più stretti, fino ad un massimo di 10 persone.

 

AZIENDE E IMPRENDITORI

– Le attività di aziende e imprenditori impegnati nel commercio di prodotti alimentari (mercati, supermercati, ipermercati) sono consentite nel periodo dalle 07:00 alle 20:00;

Le attività di aziende e imprenditori impegnati nel commercio di prodotti non alimentari e nella fornitura di servizi (centri commerciali, negozi di scarpe e abbigliamento, saloni di bellezza, parrucchieri, ecc.) sono consentite nel periodo dalle ore 07:00-20:00;

– A seconda dell’area della struttura e del numero di utenti, è obbligatorio designare una o più persone predisposte al controllo del rispetto delle misure.

– Società e imprenditori impegnati nel commercio al dettaglio (mercati, supermercati, ipermercati, centri commerciali, ecc.), compresi i mercati verdi, nonché enti statali, organi dell’amministrazione statale, organi amministrativi, amministrazioni locali, istituzioni pubbliche e altri enti che esercitano pubblica autorità, banche, uffici postali e altre persone giuridiche, che forniscono direttamente servizi ai cittadini agli sportelli, sono tenuti a designare una o più persone responsabili del controllo del rispetto delle misure (indossare mascherine e distanza fisica).

– Le persone designate al controllo delle misure prescritte devono indossare abiti adeguati che possano evidenziare il loro ruolo.

– è obbligatorio garantire almeno 10 m2 di superficie netta per cliente e limitare il numero di clienti nella struttura; all’ingresso bisogna affiggere un avviso ben visibile circa il numero massimo di clienti che possono stare contemporaneamente nell’esercizio pubblico.

– Obbligo per tutti i negozi e i centri commerciali di adottare misure aggiuntive qualora prevedano la presenza di un numero maggiore di clienti (in caso di saldi, sconti prefestivi, ecc.) affinché non ci siano contemporaneamente troppi clienti nelle strutture e si garantisca il pieno rispetto delle misure epidemiologiche

– Per superficie netta si intende solo lo spazio di vendita del negozio/esercizio commerciale.

Per i cantieri edili, le palestre, i centri sportivi restano valide le misure finora in vigore.

 

STRUTTURE DI RISTORAZIONE

– Divieto di attività per locali notturni/disco bar;

Le altre strutture di ristorazione potranno operare nel periodo dalle 07:00 alle 18:00;

– è obbligatorio designare una persona responsabile del rispetto nella struttura delle misure prescritte;

Società e imprenditori impegnati nel commercio al dettaglio, società di scommesse, ricevitorie, altre persone giuridiche e imprenditori che svolgono servizi e ristorazione (ristoranti, caffè, caffetterie, hotel ristoranti e simili strutture di ristorazione), ad eccezione degli ospiti che soggiornano in hotel, sono tenuti:

– Ad esporre all’ingresso/uscita dalla struttura in luogo visibile un avviso circa le misure temporanee prescritte, con indicazioni precise circa la loro applicazione e i dati personali (nome, cognome, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona responsabile del rispetto e del controllo delle misure prescritte). La persona responsabile della conformità e del controllo delle misure prescritte nella struttura è una persona giuridica e non deve essere chiaramente identificata.

– A fornire mezzi per la disinfezione delle mani all’ingresso/uscita della struttura.

– Ad obbligare tutti i dipendenti e i clienti ad indossare mascherine protettive durante la loro permanenza nella struttura di ristorazione (all’interno della struttura e sul terrazzo / giardino), tranne durante il consumo diretto di bevande (alla fine della consumazione la
mascherina va rimessa);

– A fornire disinfettanti (gel disinfettante o salviettine imbevute di alcol) su tutti i tavoli;

– A separare, all’interno della struttura, i tavoli mediante pannelli/pannelli in plexiglass trasparente o altro materiale opaco idoneo alla disinfezione, alti almeno 170 cm;

– A garantire sulla terrazza/giardino della struttura di ristorazione una distanza tra i tavoli di almeno 2 m,

– A far sedere al tavolo massimo quattro persone all’interno e sulla terrazza / giardino del ristorante, in modo che la distanza tra loro sia di almeno 2m, misurata in tutte le direzioni;

– A vietare ai clienti in attesa di prelevare cibo su ordinazione di trattenersi o di consumare davanti alla struttura, compreso in caso di catering che può essere organizzato dalle 7:00 alle 22:00, previa esibizione di un attestato del datore di lavoro,

– A vietare il servizio di self-service, e a non consentire di stare in piedi o davanti al bancone del bar e ai tavoli alti;

– A provvedere alla regolare manutenzione dell’igiene e della disinfezione di aree comuni, mobili, attrezzature, ecc., in conformità con le raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica del Montenegro;

– A sistemare appositi contenitori nella struttura di ristorazione (all’interno della struttura e in terrazza / giardino) per lo smaltimento igienico dei rifiuti;

– A vietare la presenza di minori non accompagnati dai genitori in tale struttura.

 

OBBLIGO DI SOCIETÀ, PERSONE GIURIDICHE E IMPRENDITORI IMPEGNATI NELLA RISTORAZIONE E NELL’ORGANIZZAZIONE DELLO
SPETTACOLO DI PROGRAMMI DI INTRATTENIMENTO E MUSICA, DI ORGANIZZARE IL PROGRAMMA IN MODO TALE CHE:

– cantanti e musicisti – o membri di una band / orchestra rispettino la distanza fisica reciproca di almeno 2 m, e indossino mascherine protettive durante l’esecuzione di un programma di intrattenimento-musica, ad eccezione dei cantanti e dei musicisti che suonano strumenti musicali a fiato;

– garantiscano una distanza fisica tra gli ospiti, tra cantanti e musicisti – membri di una band / orchestra di almeno 4 m, e se ciò non è possibile, separare ospiti e musicisti con pannelli in plexiglass trasparente alti almeno 2 m;

– è vietato ballare e danzare.

 

ISTITUZIONI SANITARIE

– I centri odontoiatrici sono obbligati a organizzare il lavoro in modo tale da fornire un sistema di appuntamenti obbligatori dei pazienti, in modo che allo stesso tempo un solo paziente possa stare in sala d’attesa in uno spazio di 10 m², rispettando la distanza fisica di almeno 2 m tra i pazienti, previa fornitura di disinfettanti per le mani ai pazienti che entrano/escono dalla struttura, nonché che tutti i dipendenti rispettino le procedure di lavoro e indossino dispositivi di protezione individuale, in conformità con le
raccomandazioni dell’Istituto per la Sanità pubblica del Montenegro.

Le altre istituzioni sanitarie hanno l’obbligo di:

– assicurarsi che tutti i pazienti indossino mascherine protettive durante la loro permanenza in una struttura sanitaria (a condizione che le condizioni cliniche del paziente gli consentano di indossare la mascherina e che essa non comprometta le funzioni respiratorie del paziente) e assicurare il rispetto della distanza fisica di almeno 2 m tra i pazienti,

– in un luogo visibile dell’istituto sanitario, esporre un avviso circa le misure temporanee di prevenzione e soppressione del COVID-19 prescritte dalla presente ordinanza,

– fornire mezzi per la disinfezione delle mani ai pazienti all’ingresso / uscita dell’istituto sanitario.

 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

– Le attività presso le istituzioni scolastiche pubbliche e private si svolgeranno in conformità con le raccomandazioni vigenti del Ministero dell’Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport.

 

CIRCOLAZIONE E VIAGGI

La circolazione interurbana è vietata dal venerdì alle 22:00 al lunedì alle 05:00 ad eccezione di:

– autoveicoli che svolgono attività importanti per il commercio di merci, fornitura e consegna di medicinali, cure mediche di Emergenza, servizi pubblici, fornitura di carburante ed elettricità, trasporto di dipendenti (se in possesso di certificato del datore di lavoro e ordine di viaggio per un viaggio di lavoro);

– trasporto di persone che hanno soggiornato al di fuori del luogo di residenza, o domicilio, allo scopo di fare ritorno in quel luogo, se hanno un biglietto di ritorno attestante il viaggio internazionale con un mezzo di trasporto di linea o in aereo o se hanno lasciato tale luogo prima del 14 novembre 2020; trasporto di passeggeri in transito e in viaggio con un mezzo di linea o in aereo;

– persone che si prendono cura di malati o di persone che non sono in grado di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana, previa esibizione di un certificato rilasciato dal medico di base e da un apposito documento tratto dal registro anagrafe che ne attesti il rapporto o da un contratto di assistenza o di mantenimento comprovante la reciproca relazione giuridica tra queste persone;

Il trasporto pubblico di passeggeri (bus e minibus) su strada (interurbano, suburbano, urbano), ferroviario e marittimo sarà effettuato previa attuazione di misure di prevenzione (indossare mascherine protettive, disinfezione delle mani all’ingresso / uscita del veicolo, senza possibilità di stare in piedi nel veicolo / nave), secondo le istruzioni dell’Istituto di sanità pubblica del Montenegro;

Trasporto in taxi: il vettore è tenuto a garantire che i passeggeri e il conducente indossino mascherine protettive. Il conducente ha l’obbligo di disinfettare le superfici toccate dai passeggeri (maniglie e parti interne di portiere e sedili) con disinfettanti, secondo le indicazioni dell’Istituto di sanità pubblica del Montenegro.

 

MISURE PER L’INGRESSO IN MONTENEGRO

Ingresso in Montenegro – cittadini e stranieri residenti in Montenegro

L’ingresso in Montenegro è possibile per ogni cittadino del Montenegro con residenza permanente in Montenegro e per lo straniero con residenza permanente o temporanea in Montenegro:

1. Senza ulteriori restrizioni se soddisfa tutte e tre le seguenti condizioni: – risiede in uno dei paesi della “lista verde” o è rimasto per almeno 15 giorni prima di entrare in Montenegro nel paese della “lista verde”; – non ha risieduto in nessuno dei paesi al di fuori della
“lista verde” nel periodo dal 15 ° giorno prima dell’ingresso in Montenegro fino al giorno dell’ingresso; – non ha soggiornato o viaggiato in nessuno dei paesi al di fuori della “lista verde” se non in transito (il transito è un viaggio senza sosta alcuna, di cui è prova il documento di viaggio).

2. Con un risultato negativo di un test PCR (SARS-CoV-2) non più vecchio di 72 ore o con un risultato positivo degli anticorpi di classe IgG ottenuto con il test sierologico ELISA o con un risultato negativo del test sierologico degli anticorpi di classe IgM non più vecchio di 72 ore se si proviene da uno dei paesi della “lista gialla” o da uno dei paesi della “lista verde”, e nel periodo di 15 giorni prima di entrare in Montenegro ha soggiornato in uno dei paesi di ” lista gialla “.

3. I cittadini del Montenegro – residenti in Montenegro – e gli stranieri con residenza permanente o temporanea in Montenegro se entrano in Montenegro da uno dei paesi al di fuori dei due precedenti elenchi di paesi o se nel periodo compreso tra 15 giorni prima
dell’ingresso e il giorno dell’ingresso ha soggiornato o viaggiato in uno dei paesi al di fuori delle precedenti due liste, salvo se in transito (il transito è un viaggio senza sosta alcuna di cui è prova il documento di viaggio) all’ingresso in Montenegro vengono inviati in isolamento istituzionale o in autoisolamento per un periodo di 14 giorni.

Per autoisolamento si intende soggiornare in un alloggio familiare o in un’altra struttura con limitazioni di movimento, monitorare le condizioni di salute della persona a cui è stato imposto l’autoisolamento, nonché di tutti i membri del suo nucleo familiare. Lo stato
di salute è monitorato dal servizio epidemiologico competente secondo la decisione dell’Ispettorato Sanitario. Per isolamento istituzionale si intende la sistemazione in una struttura destinata all’autoisolamento e alla permanenza di persone che hanno un test positivo al coronavirus e non hanno sintomi di malattia, non necessitano di cure mediche ma devono essere sotto la supervisione degli operatori sanitari, in base alla decisione della Ispezione Sanitaria, in conformità con il Protocollo COVID-19 dell’Istituto di sanità pubblica del Montenegro.

Se un cittadino del Montenegro o uno straniero con residenza permanente o temporanea in Montenegro ha soggiornato in uno dei paesi della “lista gialla” per un massimo di 48 ore, può fare ritorno senza obbligo di test; al ritorno in Montenegro, tuttavia, gli viene prescritta una misura di sorveglianza sanitaria che implica la libera circolazione, ma anche un monitoraggio quotidiano dei sintomi e la segnalazione al medico competente delle sue condizioni di salute fino alla scadenza del Decreto emesso dall’Ispettorato Sanitario al rientro.

 

INGRESSO IN MONTENEGRO – STRANIERI

L’ingresso in Montenegro ad ogni cittadino straniero è consentito alle seguenti condizioni:

1. Senza ulteriori restrizioni se soddisfa tutte e tre le seguenti condizioni: – risiede in uno dei paesi della “lista verde” o è rimasto per almeno 15 giorni prima di entrare in Montenegro nel paese della “lista verde”; – non ha risieduto in nessuno dei paesi al di fuori della “lista verde” nel periodo dal 15 ° giorno prima dell’ingresso in Montenegro fino al giorno dell’ingresso; – non ha soggiornato o viaggiato in nessuno dei paesi al di fuori della “lista verde” se non in transito (il transito è un viaggio senza sosta alcuna, di cui è prova il documento di viaggio).

2. Con un risultato negativo di un test PCR (SARS-CoV-2) non più vecchio di 72 ore o con un risultato positivo degli anticorpi di classe IgG ottenuto con il test sierologico ELISA o con un risultato negativo del test sierologico degli anticorpi di classe IgM non più vecchio di 72 ore se si proviene da uno dei paesi della “lista gialla” o da uno dei paesi della “lista verde”, e nel periodo di 15 giorni prima di entrare in Montenegro ha soggiornato in uno dei paesi di ” lista gialla “.

3. Non è consentito l’ingresso in Montenegro ai residenti di Paesi al di fuori delle due liste precedenti (verde e gialla), tranne che nei seguenti casi:

– Se possono dimostrare (timbro sul passaporto) di aver trascorso almeno 15 giorni fino al giorno dell’ingresso in Montenegro in uno dei paesi della “lista verde” e di non essere stati in quel periodo in paesi al di fuori di questa lista. In tal caso, la persona in questione entra in Montenegro senza restrizioni aggiuntive, indipendentemente dal paese di residenza.

– Se possono dimostrare (timbro sul passaporto) di aver trascorso almeno 15 giorni fino al giorno dell’ingresso in Montenegro in
uno dei paesi della “lista gialla”. In questo caso, la persona entra in Montenegro alle stesse condizioni che si applicano per i residenti dei paesi della “lista gialla”, ovvero: con un risultato negativo di un test PCR non più vecchio di 72 ore o un risultato positivo agli anticorpi di classe IgG o con esito negativo del test sierologico per anticorpi di classe IgM ottenuto con test sierologico ELISA non più vecchio di 72 ore.

 

Ingresso in Montenegro – eccezioni – traffico aereo non commerciale e occasionale (cosiddetta aviazione generale)

È consentito l’ingresso di cittadini stranieri che arrivano in Montenegro con trasporto aereo non commerciale, indipendentemente
dal paese di provenienza, previo rispetto delle seguenti misure temporanee:

– Se l’aereo proviene da uno dei paesi della “lista verde”, non ci sono ulteriori restrizioni all’ingresso.

– Se l’aereo proviene da altri paesi, i passeggeri e l’equipaggio devono avere un test PCR negativo (SARS-CoV-2) non più vecchio di 72 ore o un risultato positivo di un test degli anticorpi di classe IgG o esito negativo di un test sierologico per anticorpi di classe IgM ottenuto mediante test sierologico ELISA non più vecchio di 72 ore. Dopo l’ingresso in Montenegro, i suddetti passeggeri vengono sottoposti a misure di sorveglianza sanitaria, in conformità con le raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica del Montenegro.

Per l’arrivo/partenza dei passeggeri dal terminal aeroportuale fino al luogo in cui alloggeranno, è necessario organizzare un
trasporto speciale, in conformità con le raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica del Montenegro.

Se soggiornano in un hotel o in altra struttura, i passeggeri sono obbligati ad applicare le raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica del Montenegro.

L’obbligo di essere in possesso di un test non sussiste per i bambini fino all’età di 5 anni.

 

VALICHI DI FRONTIERA

Tutti i valichi di frontiera per entrare in Montenegro sono aperti TRANNE il valico di frontiera stradale Vuča sulla strada Rožaje – Tutin.

Ingresso in Montenegro dalla Bosnia ed Erzegovina:

– NON È POSSIBILE attraversare il valico di frontiera Šćepan Polje sulla strada Plužine – Foča.

– È possibile entrare dalle 07:00 alle 19:00 attraverso il valico di frontiera Metaljka sulla strada Pljevlja – Čajniče.

Ai suddetti valichi è consentita l’uscita dal Montenegro senza alcuna restrizione.

Lista verde: Stati membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Croazia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Germania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia) e Algeria, Andorra, Angola, Azerbaijan, Barbados, Bielorussia, Brunei, Egitto, Figi, Filippine, Georgia, Indonesia, Islanda, Giamaica, Giappone, Giordania, Corea del Sud, Cambogia, Canada, Cina, Cuba, Liechtenstein, Madagascar, Malesia, Marocco, Mauritius, Monaco, Mongolia, Mozambico, Nepal, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Russia, Senegal, Svizzera, Tagikistan, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Zambia e Zimbabwe.

Lista Gialla: Albania, Australia, Bosnia ed Erzegovina, Israele, Kosovo, Libano, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, Macedonia del Nord e Serbia.