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ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 28 AGOSTO 2021. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DAI PAESI DELL’ELENCO D.

ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 28 AGOSTO 2021.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DAI PAESI DELL’ELENCO D.

L’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 agosto 2021, disponibile al seguente link ORDINANZA 28 AGOSTO 2021, ha introdotto delle novità anche per quanto riguarda l’ingresso in Italia dai Paesi del cosiddetto “Elenco D”, tra cui è attualmente inserito il Montenegro.

DAL 31 AGOSTO AL 25 OTTOBRE 2021 (fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti diversi in questo lasso di tempo), in base all’Ordinanza 29 luglio 2021 e all’Ordinanza 28 agosto 2021, all’ingresso/rientro in Italia, se nei quattordici (14) giorni precedenti si è soggiornato/transitato in un Paese dell’elenco D, è obbligatorio:

1. Compilare il cosiddetto digital Passenger Locator Form (dPLF) e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli.

2. Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale OVVERO CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE, EMESSA DALLE AUTORITÀ SANITARIE COMPETENTI A SEGUITO DI VACCINAZIONE VALIDATA DALL’EMA (AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI).

3. Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica. Il termine è ridotto a quarantotto (48) ore per gli ingressi dal Regno Unito.

 

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI INDICATE AI PUNTI 2 E 3, è fatto obbligo di:

• Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque (5) giorni.

• Effettuare un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei cinque (5) giorni di isolamento.

Se non si possiede una certificazione nei termini sopra indicati, si può comunque entrare/rientrare in Italia seguendo la disciplina generale (si rimanda in questo caso all’informativa pubblicata da questa Ambasciata in data 2 agosto 2021) per quanto concerne gli ingressi in Italia dai Paesi dell’Elenco D.

Si ricorda che i bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto.