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URGENTISSIMO – ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 22 OTTOBRE 2021. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI DA E PER L’ITALIA.

URGENTISSIMO

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 22 OTTOBRE 2021.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI DA E PER L’ITALIA.

Si informa che con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 (Ordinanza del Ministero della Salute 22 ottobre 2021) il Montenegro è stato nuovamente inserito nel cosiddetto ELENCO E.

L’Ordinanza sarà in vigore dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021.

Si riportano gli elementi chiave. Per approfondimenti si invita a visitare i siti www.esteri.it e www.viaggiaresicuri.it.

 

A) SPOSTAMENTI DALL’ITALIA VERSO I PAESI DELL’ELENCO E (TRA CUI IL MONTENEGRO)

Come indicato all’articolo 5 comma 1 della predetta Ordinanza, gli spostamenti dall’Italia verso gli Stati e territori di ELENCO E sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

 

B) INGRESSO IN ITALIA PER PERSONE CHE HANNO TRANSITATO O SOGGIORNATO NEI PAESI DI ELENCO E NEGLI ULTIMI 14 GIORNI.

Ai sensi dell’art. 5 comma 2, l’ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in uno Stato o territorio dell’elenco E, è consentito esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’UE, di Stati parte dell’accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citta’ del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f).

h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h);

l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva;

m) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

 

B1) MODALITA’ PER L’INGRESSO IN ITALIA (PER GLI INGRESSI CONSENTITI AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 2 DELL’ORDINANZA DEL 22 OTTOBRE 2021)

Gli ingressi in Italia consentiti ai sensi dell’art. 5 comma 2, devono avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form (https://app.euplf.eu) in formato digitale oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

c) obbligo di isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 10 giorni;

d) obbligo di effettuare un nuovo test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine del periodo di isolamento fiduciario di 10 giorni.

 

B2) ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCAIRIO

Ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza, a condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell’isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei casi di cui all’art. 51, comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), o), p), q) del DPCM del 2 marzo 2021, il cui testo (nella parte rilevante) si riporta ad ogni buon fine.

Art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021 

d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;

i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;

n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’art. 49, comma 5.

 

B3) ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI TEST MOLECOLARE/ANTIGENICO PRE-PARTENZA E DI ISOLAMENTO E SUCCESSIVO TEST.

Inoltre, a condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, l’obbligo di presentare il test molecolare o antigenico prima della partenza e di effettuare l’isolamento, oltre al nuovo test al termine dello stesso, NON SI APPLICA nelle ipotesi di cui all’art. 51, comma 7, lettere a), b), c), l) ed o), del DPCM del 2 marzo 2021, il cui testo si riporta di seguito:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;

l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

 

Inoltre, tali disposizioni non si applicano:

1- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 5 giorni e di sottoporsi, alla fine del periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

2- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 5 giorni e di sottoporsi, alla fine del periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

3- a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;

4- in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Nei casi di cui ai punti 3) e 4) non si applica l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form.

 

B4) DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORI

Ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza, i bambini di età inferiore ai 6 anni sono esentati dall’obbligo di effettuare il test molecolare o antigenico.

I minori sono esentati dalla misura dell’isolamento se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori poiché in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione alle condizioni previste.

L’esenzione dall’isolamento fiduciario non si applica ai minori di età pari o superiore ai sei anni se non viene presentata la prova di effettuazione del tampone previsto per l’ingresso in Italia.