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16 marzo 2020: Informativa per i connazionali. AGGIORNAMENTO

Di seguito la traduzione in italiano delle misure prese ieri da queste Autorità a fini di prevenzione del COVID-19. SI RACCOMANDA LA PUNTUALE OSSERVANZA e si sottolinea che il mancato rispetto è reato. Si sottolinea che si stanno attendendo alcuni chiarimenti su alcuni passaggi delle misure indicate.

SI EVIDENZIA CHE QUESTE AUTORITA’ hanno reiterato NON RISULTARE CASI ACCERTATI IN MONTENEGRO DI COVID-19.

NUOVE MISURE PRESE:

inizio traduzione

“Gazzetta Ufficiale del Montenegro n. 15/2020

Ai sensi dell’art. 55 paragrafo 1 commi 2, 4, 6, e 9 della Legge sulla protezione dei cittadini dalle malattie infettive (G. U. del Montenegro n. 12/18) e su proposta dell’Istituto per la salute pubblica del Montenegro, il Ministero della salute ha emanato la seguente

DISPOSIZIONE

sulle misure temporanee per impedire la trasmissione e la diffusione nel Paese e all’estero del nuovo coronavirus

Art. 1

Si dispongono misure temporanee per impedire la diffusione della malattia infettiva in Montenegro e la trasmissione in altri Paesi, e per proteggere la cittadinanza dal nuovo coronavirus, come segue:

1) Divieto di ingresso ai cittadini stranieri, tranne agli stranieri stabilmente o temporaneamente residenti in Montenegro, e agli stranieri alla guida dei veicoli per trasporto merci.

Il trasporto merci destinate al Montenegro e della merce in transito rimane libero, con particolari misure di controllo medico-sanitario;

2) È obbligatorio l’autoisolamento di tutti i cittadini montenegrini e cittadini stranieri stabilmente o temporaneamente residenti in Montenegro in arrivo dall’estero, dietro un Decreto dell’Ispettorato medico-sanitario.

Per l’autoisolamento s’intende soggiorno presso la propria abitazione e conseguente monitoraggio da parte del competente servizio igienico-epidemiologico dello stato di salute dell’interessato e di tutti i membri della sua famiglia ivi presenti, per un periodo di 14 giorni;

3) Divieto di servizi di ristorazione negli alberghi, tranne che per gli ospiti già presenti;

4) Chiusura dei disco club/bar e night club/bar;

5) Chiusura dei caffè, osterie, caffetterie, ristoranti e bar, tranne quelli di consegna a domicilio di alimentari e pasti, con divieto di sosta in questi locali di altre persone;

6) Divieto di attività commerciali e di ristorazione nei centri commerciali;

7) Divieto di attività ludiche per i bambini;

8) Divieto di attività dei centri fitness;

9) Divieto di attività dei casinò, bookmakers e case di gioco;

10) Limitazione del numero di clienti a seconda della superficie del negozio, ad un solo cliente per 10 m² della superficie del negozio. In un negozio, indipendentemente dalla sua superficie, non possono esserci più di 50 persone contemporaneamente;

11) I responsabili dei negozi hanno l’obbligo di assicurare la distanza di minimo due metri tra le persone che si trovano davanti al negozio, alle casse o ai reparti nei quali i servizi vengono espletati dal personale del negozio;

12) I responsabili dei negozi hanno l’obbligo di assicurare al proprio personale l’applicazione delle misure di protezione prescritte dall’Istituto per la salute pubblica del Montenegro;

13) I responsabili dei negozi hanno l’obbligo di apporre all’ingresso del negozio l’informazione sul numero massimo di persone che
possono trovarsi contemporaneamente in quel negozio e di assicurare l’applicazione di questa misura;

14) I responsabili dei comuni, della Capitale, e della Capitale storica, in collaborazione con gli organi locali per i casi di emergenza,
dovranno identificare potenziali edifici per l’applicazione della quarantena, ai sensi del Regolamento sulle condizioni e modalità organizzative del monitoraggio sanitario e della quarantena, e delle condizioni che gli edifici devono adempiere per ospitare una quarantena (Gazzetta Ufficiale del Montenegro n. 13/20) e proporli al Ministero della salute per i seguiti di competenza, e per stabilire i luoghi di quarantena;

Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo entrano in vigore il giorno dell’emanazione.

Art. 2

I casi particolari che sono oggetto di collaborazione interstatale e sono di particolare interesse statale, specialmente per le necessità di salute pubblica, saranno discusse a parte e ne deciderà l’Organo nazionale di coordinamento per le malattie infettive.

Art. 3

Il mancato rispetto delle misure di cui all’articolo 1 della presente Disposizione è soggetto alla responsabilità penale, ai sensi degli art. 287 e 302 del Codice penale del Montenegro.

Art. 4

La presente Disposizione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale del Montenegro”.

N. 8-501/20-129/173

Podgorica, 15 marzo 2020

Ministro

Dr. Kenan Hrapovic”

Fine traduzione