Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

29 aprile 2020: Informativa per i connazionali. AGGIORNAMENTO

Tenendo conto della diffusione della pandemia COVID-19 in Montenegro, si raccomanda sempre LA MASSIMA PUNTUALE OSSERVANZA delle misure straordinarie previste da queste Autorità e di quelle già diffuse di prevenzione sanitaria.

Il Governo montenegrino ha annunciato integrazioni e modifiche, soprattutto temporali, rispetto alle misure adottate (informativa di questa Ambasciata del 27 aprile) per la cosiddetta seconda fase, sempre qualora la situazione epidemiologica rimanga sotto controllo, come segue. Per quanto non specificatamente integrato o modificato, rimangono in vigore le precedenti disposizioni (ad esempio, dal 4 maggio obbligo di mascherine o foulard nei luoghi chiusi).

Il provvedimento ai sensi del quale il numero di cittadini agli sportelli delle unità regionali e delle succursali del Ministero dell’Interno e di altri organi dell’amministrazione statale, indipendentemente dalla superficie degli spazi, non deve superare il numero degli sportelli esistenti è prorogato fino al 4 maggio 2020.

 

Le misure di seguito continuano ad applicarsi fino al 18 maggio 2020:

1) divieto di uscire di casa tutti i giorni dalle 23:00 alle 5:00 del giorno successivo. Eccezionalmente, per la durata di questo divieto, gli animali domestici possono essere accompagnati su aree pubbliche per un massimo di 60 minuti. Tale divieto non si applica alle persone che svolgono attività autorizzate ai sensi dei decreti emanati, ai dipendenti impiegati presso missioni diplomatico-consolari straniere, alle persone che forniscono servizi di interesse pubblico e sono insostituibili per la vita dei cittadini (sanità, organi di controllo, polizia, militari, servizi di sicurezza, vigili del fuoco, servizi di pubblica utilità, media – comprese le emittenti televisive, attività agricole presso aziende agricole, ecc.), previa esibizione di un certificato rilasciato dal datore di lavoro; non si applica, inoltre, alle persone che si prendono cura di malati, di persone impossibilitate a svolgere le regolari attività della vita quotidiana in modo indipendente, previa esibizione di un certificato rilasciato dal medico di famiglia della persona oggetto del provvedimento;

2) divieto di svolgere attività sportive e ricreative in tutte le aree pubbliche, ad eccezione delle attività fisiche ricreative individuali, con
l’obbligo di osservare la distanza fisica prescritta di almeno due metri;

3) divieto di assembramenti in case o appartamenti da parte di persone che non fanno parte del nucleo familiare;

4) sospensione del traffico internazionale di passeggeri, ad eccezione dei cittadini montenegrini che, mediante le rappresentanze diplomatico-consolari rientrano nel Paese, con l’obbligo di sottoporsi a regime di quarantena, ai sensi delle disposizioni degli ispettori sanitari incaricati;

5) divieto di trasporto interurbano di passeggeri, ad eccezione dei veicoli a motore di passeggeri che svolgono attività rilevanti quali il trasporto delle merci, la fornitura e la consegna di medicinali, i servizi sanitari di emergenza, i servizi di pubblica utilità, la fornitura di carburante ed elettricità, il trasporto di dipendenti, il trasporto di persone che risiedono fuori dal luogo di domicilio o residenza che desiderano tornare in quel luogo;

6) divieto di assembramenti in tutte le aree pubbliche, ad eccezione di bambini di età inferiore ai 12 anni, bambini autistici o con altre disabilità e persone in sedia a rotelle, sempre in presenza di uno dei genitori, di un tutore, di un genitore adottivo o di altro membro adulto della famiglia. Questo divieto non si applica alle persone che svolgono attività autorizzate ai sensi dei decreti emanati;

7) divieto di trattenersi in spiaggia (di fiumi, di laghi e di mare), in zone di balneazione, in luoghi per gitanti e aree da picnic;

8) su richiesta del dipendente, è consentito al medico di famiglia di prorogare il periodo di malattia dei 30 giorni prescritti (su decisione di un gruppo di medici o del medico di famiglia) e il periodo di malattia di più dei 30 giorni prescritti (su decisione di una commissione medica) fino al 30 aprile 2020;

9) obbligo per le persone fisiche e giuridiche che svolgono lavori edili di organizzare le attività in modo da garantire il rispetto delle misure epidemiologiche, in particolare il rispetto della distanza sociale tra i lavoratori e altre misure per la tutela e la sicurezza sul lavoro dei lavoratori;

10) le farmacie, gli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, bevande e prodotti per l’igiene, le edicole, le strutture specializzate per la vendita di articoli per bambini, prodotti edili, prodotti fitosanitari e materiali agricoli, prodotti per animali, macchine agricole e le pompe funebri possono organizzare il proprio orario di lavoro tra le ore 7:00 e le ore 22:00. Non sono consentite le consegne a domicilio se non in determinati orari dichiarati dal titolare del singolo esercizio, ai sensi di quanto prevede la
normativa in materia;

11) sospensione della riscossione delle tasse (per un importo di 2 euro) per i cittadini che hanno richiesto l’emissione di certificati di nascita e altri certificati anagrafici mediante il portale www.dokumenta.me;

12) divieto di ingresso per gli stranieri, ad eccezione degli stranieri con residenza permanente o temporanea in Montenegro, dei
marittimi stranieri in transito che si imbarcano o sbarcano nei porti di Bar, Budva, Cattaro, Kumbor-Portonovi e Tivat (Gat I e Gat II), nonché degli stranieri a bordo di veicoli a motore per il trasporto di merci, previa adozione di misure speciali di controllo sanitario, ai sensi di quanto disposto dagli ispettori sanitari competenti. Sarà regolarmente effettuato il trasporto di merci per le esigenze del Montenegro e per il transito, previa adozione di misure speciali di controllo sanitario, nonché il transito di marittimi stranieri
sempre previa adozione di misure speciali di controllo sanitario, ai sensi delle raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica del Montenegro;

13) autoisolamento obbligatorio per tutti i cittadini montenegrini, nonché per gli stranieri che hanno residenza permanente o temporanea in Montenegro, che arrivano dall’estero, ai sensi di quanto disposto dagli ispettori sanitari competenti. Autoisolamento significa rimanere presso la propria abitazione, sottoposti a un monitoraggio quotidiano atto a verificare lo stato di salute del cittadino rientrato nel Paese, e di tutti i membri della sua famiglia con cui condivide gli spazi abitativi, da parte delle autorità sanitarie competenti, per un periodo di 14 giorni;

14) divieto di fornire servizi di catering negli hotel, ad eccezione dei servizi da offrire agli ospiti già presenti nella struttura;

15) chiusura di discoteche / bar e locali notturni;

16) chiusura degli esercizi di ristorazione – caffè, caffetterie, ristoranti e bar, ad eccezione degli esercizi di ristorazione che fanno consegne a domicilio o offrono servizi di cosiddetto take away, previa adozione di adeguate misure di sicurezza dei clienti
(distanza fisica);

17) divieto apertura di negozi, bar e ristoranti nei centri commerciali;

18) chiusura delle ludoteche, dei centri fitness, di casinò, ricevitorie e centri scommesse;

19) limitazione del numero di clienti nei supermercati in relazione alla superficie degli spazi, affinché ci sia un solo consumatore ogni dieci metri quadrati. Indipendentemente dalla superficie degli spazi, in ogni caso non possono essere contemporaneamente
presenti più di 50 consumatori. Eccezionalmente per i mercati, il numero di consumatori che possono contemporaneamente trovarsi nella struttura può essere di massimo 100;

20) obbligo dei responsabili degli esercizi commerciali di garantire / contrassegnare una distanza di almeno due metri tra le persone dinanzi ai punti vendita, alle casse e nei settori in cui le merci sono servite da dipendenti dell’esercizio commerciale;

21) obbligo dei responsabili degli esercizi commerciali di assicurare ai propri dipendenti l’attuazione delle misure di tutela della salute prescritte dall’Istituto di sanità pubblica del Montenegro;

22) obbligo dei responsabili degli esercizi commerciali di indicare all’ingresso della struttura di vendita le informazioni circa il numero massimo di persone che possono trovarsi contemporaneamente nella struttura e di organizzare l’attuazione di tale misura;

23) obbligo per il Comune di Podgorica e per gli altri Comuni, di individuare, in collaborazione con il personale municipale dell’Unità di crisi, le potenziali strutture che potrebbero ospitare persone in regime di quarantena, ai sensi del Regolamento circa le condizioni e i metodi per l’organizzazione e l’attuazione del regime di sorveglianza sanitaria e quarantena e circa le condizioni a cui devono adempiere le strutture ricettive (Gazzetta ufficiale del Montenegro n°13/20). Una volta individuate, proporle al Ministero della salute per un’ulteriore verifica.

Inoltre, fino al 10 giugno 2020 continuano ad applicarsi le seguenti misure:

a) sospensione del trasporto pubblico di passeggeri su linea terrestre, marittima, ferroviaria, aerea, ad eccezione del trasporto
mediante charter organizzati ad hoc per consentire il rimpatrio di cittadini montenegrini e di cittadini stranieri nei paesi d’origine, previo consenso del Comitato di coordinamento nazionale per le malattie infettive;

b) obbligo degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle Amministrazioni locali e delle istituzioni di considerare validi i documenti personali (carta d’identità, passaporto e patente di guida), rilasciati dopo il 2008, nonostante siano scaduti;

Alcune misure hanno poi subito modifiche o integrazioni. Più precisamente quella che prescrive la possibilità che il medico di famiglia proroghi il periodo di malattia dei 30 giorni prescritti (su decisione di un gruppo di medici o dal medico di famiglia) e il periodo di malattia a più dei 30 giorni prescritti (su decisione di una commissione medina) fino al 30 aprile 2020. Inizialmente la suddetta misura prevedeva una proroga fino al 15 maggio.

Di particolare rilievo per gli stranieri la decisione per cui le autorità competenti devono considerare validi fino al 1 ° giugno 2020 sia le patenti scadute (se il titolare è comunque in possesso di una polizza assicurativa in corso di validità e se ha eseguito regolarmente nei termini di scadenza il tagliando), sia i permessi di soggiorno temporaneo, di residenza stabile e i permessi di lavoro;

Uno dei genitori (o il tutore o il genitore adottivo o il genitore single) di bambini di età non superiore a 11 anni ha il diritto di chiedere ferie retribuite tranne nel caso si tratti di dipendenti presso l’Agenzia delle Entrate, la Direzione per gli immobili, il Dipartimento del Tesoro presso il Ministero delle finanze, di dipendenti che lavorano all’attuazione del programma di sostegno alle imprese e di dipendenti impegnati al fine di attenuare gli effetti negativi dell’epidemia.

Si aggiunge che ieri queste Autorità hanno chiarito che dal 4 maggio sarà ripristinato il servizio taxi in tutto il Paese, ma SOLO a livello URBANO, ovvero entro i confini dei singoli Comuni, ad eccezione di Podgorica-Tuzi-Danilovgrad che vengono considerati come un’unica unità.