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13 maggio 2020 – Informativa per i connazionali. Aggiornamento

 

Si informano i connazionali che il Comitato nazionale per la gestione delle malattie infettive, alla luce della migliorata situazione del contagio COVID19 in Montenegro, ha disposto le seguenti nuove misure che attenuano alcune delle restrizioni vigenti:

1) Da venerdì 15 maggio

– Revoca del divieto temporaneo di circolazione dalle ore 23:00 alle ore 05:00;

– Revoca del divieto di spostamenti all’interno del Paese: il traffico di veicoli passeggeri e taxi è consentito su tutto il territorio dello Stato del Montenegro;

Abolizione della misura temporanea secondo cui un massimo di due adulti potrà viaggiare in un veicolo.

  • Sia il trasporto passeggeri su veicoli privati sia quello pubblico comportano ancora l’uso di mascherine di protezione, a meno che non si tratti di membri dello stesso nucleo familiare.
  • Il trasporto pubblico non prevede, tuttavia, fermate intermedie lungo il tragitto.

Apertura delle attività di ristorazione, centri commerciali e stabilmenti balneari.

I ristoratori hanno l’obbligo di organizzare le attività come segue:

  • all’ingresso / uscita dalla struttura di ristorazione, occorre affiggere un avviso, in un luogo visibile, circa le misure temporanee prescritte per la prevenzione e il controllo del coronavirus e le relative istruzioni per la loro applicazione;
  • massimo quattro ospiti/clienti possono stare seduti ad un tavolo, a meno che non si tratti di membri dello stesso nucleo familiare, sempre che sia possibile che più persone siedano allo stesso tavolo;
  • garantire una distanza tra i tavoli di almeno 2 metri, conformemente alle raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica;
  • garantire che i dipendenti indossino mascherine protettive;
  • fornire mezzi per la disinfezione delle mani ai dipendenti, secondo le raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica;
  • fornire mezzi per la disinfezione delle mani agli ospiti all’ingresso / uscita dalla struttura di ristorazione, secondo le raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica;
  • non è consentito il servizio di self service, nè stare in piedi al bancone o al bar del locale;
  • garantire la cura regolare dell’igiene e la disinfezione delle aree comuni, dei mobili, delle attrezzature, ecc., conformemente alle raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica;
  • fornire, nella struttura di ristorazione (all’interno della struttura e sulla terrazza / giardino) contenitori, chiaramente evidenziati, per lo smaltimento dei rifiuti sanitari.

– Obbligo per le società, le persone giuridiche e gli imprenditori impegnati nella fornitura di servizi turistici in stabilimenti balneari e spiagge, di organizzare le attività come segue:

  • all’ingresso/uscita dalla zona balneare /spiaggia, affiggere, in un luogo visibile, un avviso circa le misure temporanee prescritte per la prevenzione e il controllo del coronavirus (disposizione di ombrelloni, sdraio sulla spiaggia, disinfezione, ecc.), con le relative istruzioni per la loro applicazione;
  • garantire una distanza tra ombrelloni e sdraio in spiaggia di almeno 2 metri, conformemente alle raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica;
  • nella parte della zona di balneazione pubblica, in cui non ci sono ombrelloni e sdraio, assicurarsi che si stia a una distanza fisica di almeno 2 metri, a meno che non si tratti di membri dello stesso nucleo familiare, conformemente alle istruzioni dell’Istituto di sanità pubblica;
  • provvedere periodicamente alla cura dell’igiene e, se necessario, disinfettare tutte le attrezzature da spiaggia (sdraio, cabine, cabine doccia, oggetti per bambini, ecc.), conformemente alle raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica;
  • nelle docce, accanto alle fontane e nei bagni negli stabilimenti balneari e sulla spiaggia, è obbligatorio fornire disinfettanti, secondo le raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica;
  • fornire contenitori, chiaramente evidenziati, per lo smaltimento dei rifiuti sanitari negli stabilimenti balneari e in spiaggia.
  • Gli utenti delle aree di balneazione non organizzate sono tenuti a rispettare una distanza di almeno 2 m, tranne che si tratti di membri dello stesso nucleo familiare.

– I proprietari / utenti e gestori di centri commerciali, persone giuridiche e imprenditori impegnati nel commercio al coperto con stand / bancarelle sono tenuti ad organizzare le attività come segue:

  • all’ingresso / uscita dal centro commerciale o degli stand/bancarelle, affiggere, in un luogo visibile, un avviso circa le misure
    temporanee prescritte per la prevenzione e il controllo del coronavirus e le relative istruzioni per la loro applicazione;
  • limitare il numero di consumatori/clienti che possono trovarsi contemporaneamente nel centro commerciale/area di vendita, ovvero in ogni singola struttura del centro commerciale, in modo che ci possa essere un consumatore/cliente ogni 10m², con l’obbligo di rispettare la distanza fisica di 2 metri;
  • garantire il controllo obbligatorio del numero di consumatori / clienti nel centro commerciale / area di vendita, ovvero in ogni
    singola struttura nel centro commerciale;
  • in un punto visibile nel centro commerciale / area di vendita, indicare chiaramente la direzione obbligatoria dei movimenti dei consumatori / clienti (indicazione chiara dell’entrata e dell’uscita che devono essere separate);
  • fornire ai consumatori / clienti mezzi per la disinfezione delle mani all’ingresso / uscita dal centro commerciale, ovvero in ogni singola struttura del centro commerciale, secondo le raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica;
  • fornire mezzi per la disinfezione delle mani ai dipendenti, secondo le raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica;
  • assicurarsi che dipendenti e consumatori / clienti indossino mascherine protettive;
  • provvedere alla cura regolare dell’igiene e della disinfezione delle aree comuni, in conformità con le raccomandazioni dell’Istituto di sanità pubblica;
  • fornire contenitori, chiaramente evidenziati, per lo smaltimento dei rifiuti sanitari.
  • I proprietari e i gestori dei centri commerciali sono inoltre tenuti a fornire / contrassegnare una distanza di almeno 2 metri tra i consumatori/clienti che si trovano nella zona antistante al centro commerciale.
  • Rimane in vigore il divieto di funzionamento dei cinema nei centri commerciali.

 

2) Da lunedì 18 maggio:

– consentito il trasporto INTERNO pubblico, stradale e ferroviario.

sono consentite attività sportive al coperto e all’esterno in gruppo; per gli sport di squadra più grandi è obbligatorio dividere la squadra in gruppi più piccoli durante l’allenamento.

– la terza fase di alleggerimento delle misure in materia di sport, ovvero quella in cui sarà possibile organizzare gare sportive, sempre senza la presenza del pubblico, annunciata per il 1 ° giugno, avrà inizio il 30 maggio.