{"id":69,"date":"2023-04-11T18:18:20","date_gmt":"2023-04-11T16:18:20","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=69"},"modified":"2025-12-03T10:46:20","modified_gmt":"2025-12-03T09:46:20","slug":"assistenza-ai-cittadini-allestero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/assistenza-ai-cittadini-allestero\/","title":{"rendered":"Assistenza ai cittadini all&#8217;estero"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Se vi trovate in una situazione di difficolt\u00e0 mentre siete all\u2019estero, l\u2019Ufficio consolare competente pu\u00f2, su vostra richiesta, intervenire in vostro favore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Possibili interventi includono:<br \/>\n\u2022 <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/assistenzacittadiniestero\/assistenza_detenuti\/\">assistenza ai detenuti<\/a><br \/>\n\u2022 <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/assistenzacittadiniestero\/assistenza_economica\/\">assistenza economica<\/a><br \/>\n\u2022 <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/assistenzacittadiniestero\/assistenza_sanitaria\/\">assistenza sanitaria<\/a><br \/>\n\u2022 <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/assistenzacittadiniestero\/assistenza_legale\/\">assistenza legale<\/a><br \/>\n\u2022 <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/assistenzacittadiniestero\/ricerche_connazionali\/\">assistenza nella ricerca di connazionali<\/a><br \/>\n\u2022 <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/assistenzacittadiniestero\/rimpatri\/\">rimpatrio consolare<\/a><br \/>\n\u2022 <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/assistenzacittadiniestero\/rimpatrio_salme\/\">rimpatrio di salme<\/a><br \/>\n\u2022 <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/assistenzacittadiniestero\/rimpatrio-sanitario\/\">rimpatrio sanitario<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi delle vigenti disposizioni, l\u2019ufficio consolare pu\u00f2 prestare assistenza anche ai cittadini dell\u2019Unione europea nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga in tale Paese di alcuna ambasciata, consolato o console onorario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ASSISTENZA SANITARIA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini italiani che si recano in Paesi in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, tra cui il Montenegro, sono invitati a stipulare una <strong>polizza assicurativa<\/strong> prima di mettersi in viaggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini titolari di un contratto di lavoro di diritto italiano in servizio all\u2019estero possono chiedere il <strong>rimborso delle spese<\/strong> per le prestazioni sanitarie ricevute. Per maggiori informazioni sulle categorie interessate e sulla procedura per il rimborso, \u00e8 possibile consultare il <a href=\"https:\/\/www.salute.gov.it\/portale\/cureUE\/dettaglioContenutiCureUE.jsp?id=897&amp;area=cureUnioneEuropea&amp;menu=vuoto\">sito<\/a> internet del Ministero della Salute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non \u00e8 in vigore alcuna convenzione con l\u2019Italia perdono il diritto all\u2019assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dovranno quindi provvedere autonomamente, secondo le modalit\u00e0 previste dal Paese di destinazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini stabilmente residenti all\u2019estero e iscritti all\u2019AIRE, che rientrino temporaneamente in Italia, devono corrispondere le tariffe regionali per tutte le prestazioni sanitarie, comprese le urgenze. Nel caso di cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE, titolari di pensione erogata da enti previdenziali italiani ovvero cittadini italiani emigrati (nati in Italia), sono tuttavia riconosciute a titolo gratuito le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa propria. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0 in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato (attestato da data, luogo di nascita in Italia, residenza all\u2019estero e cittadinanza italiana), che non si \u00e8 in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le cure di altissima specializzazione all\u2019estero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in via eccezionale, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata. Esse debbono essere preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza. Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet del Ministero della Salute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ASSISTENZA SANITARIA: CURE OSPEDALIERE URGENTI PER I CITTADINI RESIDENTI ALL&#8217;ESTERO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il decreto del Ministro della Salute dell\u20191 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all\u2019art. 2, comma 2, che \u201cai cittadini italiani residenti all\u2019estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall\u2019Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell\u2019anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie\u201d.<br \/>\nPer poter accedere all\u2019assistenza sanitaria urgente, in caso di temporaneo soggiorno in patria, il cittadino emigrato doveva produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) un certificato consolare che, nell\u2019attestare il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza all\u2019estero, era ritenuto idoneo a comprovare la condizione di emigrato.<br \/>\nL\u2019onere a carico del cittadino di richiedere detto certificato e il corrispondente adempimento a carico dell\u2019Ufficio consolare non risultano pi\u00f9 giustificati alla luce della sopravvenuta normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 &#8211; T.U. in materia di documentazione amministrativa).<br \/>\nIn particolare, l\u2019art. 46 del citato D.P.R. n. 445\/2000 prevede che sono comprovate con dichiarazioni sottoscritte dall\u2019interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza, elementi idonei a dimostrare la condizione di emigrato di cui al decreto ministeriale dinanzi richiamato.<br \/>\nNell\u2019ottica di snellire le procedure, nel primario interesse del cittadino, cui viene evitata un\u2019inutile incombenza, l\u2019innovazione procedimentale prevede sostanzialmente la facolt\u00e0 per i connazionali di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (di cui all&#8217;art. 46 del DPR 445\/2000) per comprovare lo status di &#8220;emigrato&#8221;, senza dover presentare pertanto, come invece previsto nel passato, specifica certificazione rilasciata dagli uffici consolari.<br \/>\nQuindi il presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie urgenti non deve pi\u00f9 essere attestata dall\u2019Autorit\u00e0 consolare poich\u00e9 pi\u00f9 semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza, con la quale il cittadino autocertifica:<br \/>\nA &#8211; di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonch\u00e9 di risiedere all\u2019estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.<br \/>\noppure<br \/>\nB &#8211; di essere nato all\u2019estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all\u2019Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all\u2019estero ed essere quindi iscritto all\u2019Anagrafe degli italiani residenti all\u2019estero (AIRE).<br \/>\nLe amministrazioni pubbliche non possono rifiutarsi di acquisire le dichiarazioni sostitutive, n\u00e9 accettare o richiedere certificati o atti di notoriet\u00e0: tali comportamenti sono infatti espressamente qualificati, dalla nuova formulazione dell\u2019articolo 74, come violazione dei doveri d\u2019ufficio.<br \/>\nIl competente Ministero della Salute ha tuttavia segnalato che, rimanendo invariata a monte la configurazione dello status di &#8220;emigrato&#8221; (vedasi anche Consiglio di Stato, Parere n. 3046\/2009), il riconoscimento di tale diritto e&#8217; da intendersi tuttora circoscritto alle ipotesi di connazionali nati in Italia e successivamente espatriati per ragioni lavorative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ASSISTENZA ECONOMICA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ufficio consolare pu\u00f2 erogare al cittadino italiano <strong>stabilmente residente nella propria circoscrizione consolare<\/strong>, iscritto all\u2019AIRE e che si trovi in situazione di comprovata indigenza un <strong>sussidio<\/strong>. La concessione del sussidio ha carattere di <strong>assoluta eccezionalit\u00e0<\/strong> ed avviene <strong>compatibilmente con i fondi disponibili iscritti a bilancio<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al cittadino italiano temporaneamente all\u2019estero e residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, che si trovi ad affrontare difficolt\u00e0 economiche impreviste e che non possa avvalersi dell\u2019aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso societ\u00e0 abilitate al trasferimento di contanti), pu\u00f2 essere concesso un <strong>prestito<\/strong>, che l\u2019interessato si impegna a restituire all\u2019Erario <strong>entro 90 giorni<\/strong>. La concessione del prestito \u00e8 subordinata alla <strong>verifica della condizione di difficolt\u00e0 economica del connazionale e dell\u2019impossibilit\u00e0 di provvedervi da parte dei familiari a ci\u00f2 tenuti per legge<\/strong> (art. 433 c.c.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>PRESTITI CON PROMESSA DI RESTITUZIONE \u2013 CAMBIAMENTO MODALITA\u2019 DI RIMBORSO<\/strong><br \/>\nIn ottemperanza all\u2019obbligo di adesione alla Piattaforma Incassi, dal 30 giugno 2024 le modalit\u00e0 di rimborso dei prestiti con promessa di restituzione concessi ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 2, del D. Lgs n.71 del 3 febbraio 2011 sono cambiate.<br \/>\n<strong>E\u2019 ora possibile restituire i prestiti concessi esclusivamente attraverso le seguenti modalit\u00e0<\/strong>:<br \/>\na) presso gli <strong>Uffici Postali,<\/strong> rivolgendosi all\u2019operatore di sportello;<br \/>\nb) tramite il sito <strong>www.poste.it<\/strong>: <a href=\"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Istruzioni-modalita-pagamento.pdf\">in allegato<\/a> le istruzioni dettagliate su come effettuare il rimborso tramite le Poste italiane;<br \/>\nc) presso l\u2019Ufficio Consolare che ha concesso il prestito oppure, all\u2019occasione, presso un qualsiasi altro Ufficio Consolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ogni ulteriore chiarimento in merito si potr\u00e0 contattare l\u2019Ufficio I della Direzione Generale per gli italiani all\u2019estero e le politiche migratorie al seguente indirizzo di posta elettronica: dgit-01@esteri.it.<\/p>\n<p>Moduli:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ALL-Modello-rimpatrio-definitivo-in-Italia-per-Dogana.doc\">Modello <\/a>rimpatrio definitivo in Italia (per Dogana)<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ALL-Modello-richiesta-codice-fiscale.pdf\">Modello <\/a>richiesta codice fiscale<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/dichiarazione_accompagnamento_minori.pdf\">Dichiarazione di accompagnamento <\/a>per minori di anni 14, in caso di minori che viaggino con un\u2019altra persona<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Se vi trovate in una situazione di difficolt\u00e0 mentre siete all\u2019estero, l\u2019Ufficio consolare competente pu\u00f2, su vostra richiesta, intervenire in vostro favore. 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