{"id":1145,"date":"2021-08-02T11:48:10","date_gmt":"2021-08-02T09:48:10","guid":{"rendered":"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2021\/08\/ordinanza-del-ministro-della-salute\/"},"modified":"2021-08-02T11:48:10","modified_gmt":"2021-08-02T09:48:10","slug":"ordinanza-del-ministro-della-salute","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2021\/08\/ordinanza-del-ministro-della-salute\/","title":{"rendered":"Ordinanza del Ministro della Salute del 29 luglio 2021 &#8211; Nuove disposizioni in merito agli ingressi in Italia e agli spostamenti verso l\u2019estero"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>Nuove disposizioni in merito agli ingressi in Italia e agli spostamenti verso l\u2019estero<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si informa che \u00e8 in vigore una nuova Ordinanza del Ministro della Salute (<a href=\"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/wp-content\/uploads\/resource\/doc\/2021\/08\/o.m._29_07_2021.pdf\">ORDINANZA 29 LUGLIO 2021<\/a>).<\/p>\n<p>Ai sensi della nuova Ordinanza, il cosiddetto \u201c<strong>Elenco D<\/strong>\u201d include ora i seguenti Paesi: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia,<strong> Montenegro<\/strong>, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell\u2019isola di Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d\u2019America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.<\/p>\n<p><strong>Il Montenegro \u00e8 stato quindi inserito nell\u2019Elenco D<\/strong>. Per la normativa italiana, <span style=\"text-decoration: underline;\">sono consentiti gli spostamenti da\/per questi Paesi senza necessit\u00e0 di motivazione<\/span> (fatte salve eventuali limitazioni disposte in Italia a livello regionale).<\/p>\n<p><strong>Dal 31 luglio al 30 agosto 2021<\/strong> (<span style=\"text-decoration: underline;\">fatta salva la possibilit\u00e0 di adottare provvedimenti diversi in questo lasso di tempo<\/span>), in base alla predetta Ordinanza, <strong>per le persone che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in uno o pi\u00f9 Paesi dell\u2019Elenco D<\/strong> (TRA CUI IL MONTENEGRO) <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">l\u2019ingresso in Italia\u00a0\u00e8 consentito alle seguenti condizioni<\/span><\/strong>:<\/p>\n<p>A- Occorre compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche <strong>digital Passenger Locator Form &#8211; dPLF<\/strong>) e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell\u2019imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli.<\/p>\n<p>B- Va presentato al vettore, all\u2019atto dell\u2019imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, <strong>un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l\u2019ingresso in Italia<\/strong>, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica. Il termine \u00e8 ridotto a quarantotto (48) ore per gli ingressi dal Regno Unito.<\/p>\n<p>C- <strong>Vi \u00e8 l\u2019obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria<\/strong> (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) <strong>presso l\u2019indirizzo indicato nel dPLF<\/strong>, <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>per un periodo di 5 giorni<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p>D- Al termine del periodo di isolamento, va effettuato un nuovo test molecolare o antigenico, condotto con tampone.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>ECCEZIONI<\/strong><\/p>\n<p>Sono previste alcune eccezioni all&#8217;obbligo di isolamento fiduciario e\/o all&#8217;obbligo di effettuare un test molecolare prima\/al termine del predetto periodo.\u00a0<\/p>\n<p>1.\u00a0<strong>A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, <span style=\"text-decoration-line: underline;\">e fermo restando l\u2019obbligo di compilare il Passenger Locator Form e di sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 72 ore precedenti il viaggio<\/span><\/strong>, <strong>la sorveglianza sanitaria e la misura dell&#8217;isolamento fiduciario, cos\u00ec come\u00a0l\u2019obbligo di effettuare un nuovo test molecolare o antigenico al termine del periodo di isolamento, <span style=\"text-decoration: underline;\">non si applicano<\/span><\/strong> nei casi previsti dall\u2019articolo 51, comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), o), p), q) del DPCM del 2 marzo 2021, che ad ogni buon fine si ricordano di seguito:<\/p>\n<p>d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorit\u00e0 sanitaria;<\/p>\n<p>e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute;<\/p>\n<p>h) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;<\/p>\n<p>i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l&#8217;esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l&#8217;esercizio temporaneo di cui all&#8217;art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;<\/p>\n<p>m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all&#8217;estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;<\/p>\n<p>n) a funzionari e agenti, comunque denominati, dell&#8217;Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell&#8217;esercizio delle loro funzioni;<\/p>\n<p>p) agli ingressi mediante voli \u00abCovid-tested\u00bb, conformemente all&#8217;ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;<\/p>\n<p>q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformit\u00e0 con quanto previsto dall&#8217;art. 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>2. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19 e fermo restando l\u2019obbligo di compilazione del Passenger Locator Form, gli obblighi di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti l&#8217;ingresso e di isolamento fiduciario di cinque (5) o dieci (10) giorni<\/strong> (a seconda del Paese da cui si proviene) con successivo test molecolare o antigenico <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>non si applicano<\/strong> <\/span>nei casi previsti dall\u2019articolo 51, comma 7) lettere a), b), c), l) o) del DPCM del 2 marzo 2021, che ad ogni buon fine si riportano di seguito:<\/p>\n<p>&#8220;a) all&#8217;equipaggio dei mezzi di trasporto;<\/p>\n<p>b) al personale viaggiante;<\/p>\n<p>c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all&#8217;elenco A (San Marino e Citt\u00e0 del Vaticano);<\/p>\n<p>l) ai lavoratori frontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;<\/p>\n<p>o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.&#8221;<\/p>\n<p><strong>Inoltre, come indicato all&#8217;art. 6, comma 2, dell&#8217;Ordinanza del 29 luglio 2021<\/strong>, tali obblighi non si applicano:<\/p>\n<p>&#8211; A chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l\u2019indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell\u2019isolamento;<\/p>\n<p>&#8211; A chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l\u2019indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell\u2019isolamento;<\/p>\n<p>&#8211; A chiunque rientri nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto (48) ore in localit\u00e0 estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purch\u00e9 lo spostamento avvenga con mezzo privato;<\/p>\n<p>&#8211; A chiunque permanga per una durata non superiore alle quarantotto (48) ore in localit\u00e0 del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purch\u00e9 lo spostamento avvenga con mezzo privato.<\/p>\n<p>Si ricorda che <span style=\"text-decoration-line: underline;\">i bambini di et\u00e0 inferiore a sei anni sono esentati dall\u2019obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico<\/span> prima dell\u2019ingresso in Italia. <span style=\"text-decoration: underline;\">Tuttavia, essi non sono esentati, ove previsto, dall\u2019obbligo di isolamento fiduciario<\/span>.<\/p>\n<p>Per ogni ulteriore informazione\/chiarimento si invita a consultare il sito <a href=\"http:\/\/www.esteri.it\">www.esteri.it<\/a>\u00a0 (anche compilando l\u2019apposito questionario sugli spostamenti da\/per l\u2019Italia) e il sito <a href=\"http:\/\/www.viaggiaresicuri.it\">http:\/\/www.viaggiaresicuri.it<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Nuove disposizioni in merito agli ingressi in Italia e agli spostamenti verso l\u2019estero Si informa che \u00e8 in vigore una nuova Ordinanza del Ministro della Salute (ORDINANZA 29 LUGLIO 2021). 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