{"id":1177,"date":"2021-05-18T12:31:39","date_gmt":"2021-05-18T10:31:39","guid":{"rendered":"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2021\/05\/aggiornamento-delle-misure-relative\/"},"modified":"2021-05-18T12:31:39","modified_gmt":"2021-05-18T10:31:39","slug":"aggiornamento-delle-misure-relative","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2021\/05\/aggiornamento-delle-misure-relative\/","title":{"rendered":"AGGIORNAMENTO DELLE MISURE RELATIVE ALL\u2019INGRESSO IN ITALIA \u2013 ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 14 MAGGIO 2021"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>AGGIORNAMENTO DELLE MISURE RELATIVE ALL\u2019INGRESSO IN ITALIA <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 14 MAGGIO 2021<\/strong><\/p>\n<p>Si informa che con l\u2019Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 (<a href=\"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/wp-content\/uploads\/resource\/doc\/2021\/05\/ordinanza_minsalute.pdf\">ORDINANZA<\/a>) sono state adottate nuove disposizioni che riguardano gli ingressi in Italia, che saranno in vigore <strong>fino al 30 luglio 2021<\/strong>.<\/p>\n<p>1. In particolare si segnala che, per quanto concerne l\u2019ingresso <strong>in Italia dai Paesi inseriti nel cosiddetto ELENCO E, tra i quali il MONTENEGRO<\/strong>, restano in vigore le <strong>limitazioni<\/strong> stabilite <strong>dall\u2019art. 49 del DPCM del 2 marzo 2021<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00c8 quindi <strong>vietato l\u2019ingresso in Italia per coloro che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato negli Stati e territori di cui <\/strong><strong>all\u2019ELENCO E<\/strong>, salvo che ricorrano uno o pi\u00f9 dei seguenti motivi:<\/p>\n<p>&#8211; esigenze lavorative;<\/p>\n<p>&#8211; assoluta urgenza;<\/p>\n<p>&#8211; esigenze di salute;<\/p>\n<p>&#8211; esigenze di studio;<\/p>\n<p>&#8211; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;<\/p>\n<p>&#8211; ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell&#8217;Unione europea, di Stati parte dell&#8217;accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citt\u00e0 del Vaticano e dei loro familiari;<\/p>\n<p>&#8211; ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003\/109\/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, nonch\u00e9 di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale, e dei loro familiari;<\/p>\n<p>&#8211; ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l&#8217;abitazione o la residenza di una persona di cui ai due punti precedenti, anche non convivente, con la quale vi \u00e8 una comprovata e stabile relazione affettiva.<\/p>\n<p><strong>2. Chiunque fa ingresso in Italia<\/strong>, per qualsiasi durata, dai Paesi di cui all\u2019elenco E, ha l\u2019obbligo di presentare al vettore all\u2019atto dell\u2019imbarco o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, una certificazione che dimostri di essersi sottoposto, nelle 72 ore precedenti, ad un test molecolare o antigenico a mezzo tampone, con risultato negativo. L\u2019obbligo di test non si applica ai bambini di et\u00e0 inferiore ai due anni.<\/p>\n<p>A condizione che non insorgano sintomi legati al COVID-19 e fermi restando gli obblighi relativi all\u2019autodichiarazione (si veda oltre), <strong>l\u2019obbligo di tampone non \u00e8 previsto per i casi di cui all\u2019art. 51 comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), n) o) del DPCM del 2 marzo 2021.<\/strong><\/p>\n<p>Si riporta qui di seguito, ad ogni buon fine, il testo dell&#8217;articolo 51:<\/p>\n<p><em>\u201ca) all&#8217;equipaggio dei mezzi di trasporto;<\/em><\/p>\n<p><em>b) al personale viaggiante;<\/em><\/p>\n<p><em>c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all&#8217;elenco A <\/em><em>dell&#8217;allegato 20 (Repubblica di San Marino e Citt\u00e0 del Vaticano);<\/em><\/p>\n<p><em>f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore <\/em><em>alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta<\/em><br \/><em>urgenza, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare <\/em><em>immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo <\/em><em>di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;<\/em><\/p>\n<p><em>g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano <\/em><em>per un periodo non superiore a trentasei ore, con l&#8217;obbligo, allo scadere di <\/em><em>detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in <\/em><em>mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario <\/em><em>conformemente ai commi da 1 a 5;<\/em><\/p>\n<p><em>l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal <\/em><em>territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente <\/em><em>rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; <\/em><\/p>\n<p><em>m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria <\/em><em>in Italia per spostamenti all&#8217;estero per comprovate esigenze lavorative di <\/em><em>durata non superiore a centoventi ore;<\/em><\/p>\n<p><em>n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell&#8217;Unione europea <\/em><em>o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale <\/em><em>amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli <\/em><em>impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle <\/em><em>missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di <\/em><em>informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco <\/em><em>nell&#8217;esercizio delle loro funzioni;<\/em><\/p>\n<p><em>o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di <\/em><em>studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel<\/em><br \/><em>quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;\u201d<\/em><\/p>\n<p>3. <strong>Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all\u2019art. 51 del DPCM del 2 <\/strong><strong>marzo 2021<\/strong>, per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti l\u2019ingresso in Italia, in Stati o territori <strong>di cui all\u2019ELENCO <\/strong><strong>E (come il Montenegro)<\/strong>, \u00e8 rideterminato in<strong> dieci giorni<\/strong>, <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>con l\u2019obbligo di <\/strong><\/span><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>effettuare al termine dello stesso un test molecolare o antigenico, per mezzo <\/strong><\/span><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>di tampone.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Sono previste eccezioni all\u2019obbligo di effettuare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario<\/span>, che riguardano le categorie gi\u00e0 indicate al punto 2 della presente informativa.<\/p>\n<p>4 &#8211; L\u2019articolo 3 dell\u2019Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 prevede che chiunque faccia ingresso in Italia da Paesi inseriti negli elenchi B, C, D ed <strong>E &#8211; quindi anche dal Montenegro<\/strong> &#8211; prima dell\u2019ingresso \u201c<em>\u00e8 tenuto a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, nei termini e secondo la tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, e a darne prova a chiunque sia deputato ad effettuare controlli<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il modulo di localizzazione potr\u00e0 essere sostituito dalla dichiarazione in modalit\u00e0 cartacea in caso di impedimento tecnologico (\u00a0<a href=\"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/wp-content\/uploads\/resource\/doc\/2021\/05\/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf\">MODULO CARTACEO<\/a>).<\/p>\n<p>Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al seguente<br \/>link <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/ministero\/normativaonline\/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti\/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html\">https:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/ministero\/normativaonline\/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti\/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html<\/a>.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"AGGIORNAMENTO DELLE MISURE RELATIVE ALL\u2019INGRESSO IN ITALIA ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 14 MAGGIO 2021 Si informa che con l\u2019Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 (ORDINANZA) sono state adottate nuove disposizioni che riguardano gli ingressi in Italia, che saranno in vigore fino al 30 luglio 2021. 1. 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