{"id":1256,"date":"2020-12-04T18:15:29","date_gmt":"2020-12-04T17:15:29","guid":{"rendered":"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/12\/urgente-dpcm-3-dicembre-2020-nuove\/"},"modified":"2020-12-04T18:15:29","modified_gmt":"2020-12-04T17:15:29","slug":"urgente-dpcm-3-dicembre-2020-nuove","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/12\/urgente-dpcm-3-dicembre-2020-nuove\/","title":{"rendered":"URGENTE &#8211; DPCM 3 DICEMBRE 2020 &#8211; NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI DA\/PER L\u2019ITALIA"},"content":{"rendered":"<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>URGENTE &#8211; DPCM 3 DICEMBRE 2020<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI DA\/PER L\u2019ITALIA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 3 dicembre \u00e8 stato varato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) contenente disposizioni per il territorio nazionale e per gli spostamenti da\/per l\u2019estero e in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.<\/p>\n<p>Nel nuovo DPCM, <strong>il Montenegro \u00e8 inserito nell\u2019Elenco E dell&#8217;Allegato 20 (<a href=\"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/wp-content\/uploads\/resource\/doc\/2020\/12\/allegato_20_dpcm_3_dicembre.pdf\">ALLEGATO 20<\/a>)<\/strong>. Gli spostamenti da e per i Paesi di tale elenco <strong>sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni quali<\/strong>:<\/p>\n<p>&#8211; <strong>lavoro<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; motivi di salute<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; motivi di studio<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; assoluta urgenza<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Non sono consentiti spostamenti per turismo<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p>Inoltre, il rientro\/ingresso in Italia, <strong>in caso di soggiorno\/transito nei 14 giorni precedenti nei Paesi dell\u2019elenco<\/strong><br \/><strong>E<\/strong>, \u00e8 sempre consentito ai cittadini italiani\/UE\/Schengen e loro familiari, nonch\u00e9 ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari.<\/p>\n<p>Il DPCM 3 dicembre 2020 conferma inoltre la possibilit\u00e0 di ingresso in Italia, dai Paesi dell\u2019elenco E (<span style=\"text-decoration: underline;\">ora anche dal Montenegro<\/span>), per le persone che hanno <span style=\"text-decoration: underline;\">una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi)<\/span> con cittadini italiani\/UE\/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), e che debbano raggiungere l\u2019abitazione\/domicilio\/residenza del partner (in Italia).<\/p>\n<p>All\u2019ingresso\/rientro in Italia da questi Paesi, \u00e8 necessario compilare un\u2019autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l\u2019ingresso\/il rientro. L\u2019autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. Giunti in Italia, si pu\u00f2 raggiungere la propria destinazione finale solo con mezzo privato (\u00e8 consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone<br \/>dedicate dell\u2019aerostazione).<\/p>\n<p><strong>\u00c8<\/strong> <strong>inoltre necessario sottoporsi<\/strong> <strong>a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di isolamento fiduciario non \u00e8 previsto per:<\/p>\n<p>&#8211; <strong>chiunque<\/strong> (indipendentemente dalla nazionalit\u00e0) <strong>fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle <span style=\"text-decoration: underline;\">120 ore<\/span> per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza<\/strong>, <span style=\"text-decoration: underline;\">a condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19<\/span> e con l\u2019obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>chiunque<\/strong> (indipendentemente dalla nazionalit\u00e0) <strong>transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore,<\/strong> con l\u2019obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>cittadini e residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso <\/strong><strong>in Italia per comprovati motivi di lavoro<\/strong>. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l\u2019ingresso in Italia c\u2019\u00e8 stato un soggiorno o un transito nei Paesi dell\u2019Elenco C, vi \u00e8 l\u2019obbligo di presentare un test molecolare o antigenico.<\/p>\n<p>d) personale sanitario in ingresso in Italia per l&#8217;esercizio di qualifiche professionali sanitarie;<\/p>\n<p>e) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;<\/p>\n<p>f) <strong>personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all&#8217;estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;<\/strong><\/p>\n<p>g) funzionari e agenti, comunque denominati, dell&#8217;Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell&#8217;esercizio delle loro funzioni;<\/p>\n<p>h) alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;<\/p>\n<p>i) gli ingressi mediante voli \u201cCovid-tested\u201d, conformemente all\u2019ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, inoltre, <strong>non si applica<\/strong>:<\/p>\n<p>\u00b7 all&#8217;equipaggio dei mezzi di trasporto;<\/p>\n<p>\u00b7 al personale viaggiante;<\/p>\n<p>\u00b7 agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorit\u00e0 sanitaria;<\/p>\n<p>\u00b7 agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa<br \/>specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell&#8217;attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all&#8217;ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.<\/p>\n<p>Si fa inoltre presente che sono previste ulteriori limitazioni per gli spostamenti all\u2019interno del territorio italiano nel periodo 21 dicembre 2020 \u2013 6 gennaio 2021, con misure aggiuntive per le giornate del 25-26 dicembre e del 1 gennaio.<\/p>\n<p>Si segnala che \u00e8 possibile consultare il testo del DPCM al seguente link (<a href=\"https:\/\/ambpodgorica.esteri.it\/wp-content\/uploads\/resource\/doc\/2020\/12\/dpcm_20201203.pdf\">DPCM 3.12.2020<\/a>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u00a0 URGENTE &#8211; DPCM 3 DICEMBRE 2020 NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI DA\/PER L\u2019ITALIA Il 3 dicembre \u00e8 stato varato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) contenente disposizioni per il territorio nazionale e per gli spostamenti da\/per l\u2019estero e in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. 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