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Passaporto del genitore di prole minore – decade l’obbligo di presentare l’assenso dell’altro genitore

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto), ai sensi del D.L. 69/2023.

L’atto di assenso è stato infatti sostituito da una procedura che prevede che l’interessato autocertifichi di non essere sottoposto a inibitoria al rilascio del passaporto (cosi’ come previsto dal novellato art 3. bis della legge 1185/1967), tramite una dichiarazione da compilare ed allegare alla documentazione per la richiesta di documento di identità.

La procedura, così come modificata, prevede che, nei casi in cui vi sia un concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero un genitore di figli minori possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, l’altro genitore possa richiedere al giudice una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, al Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

A domanda dell’altro genitore, o anche del pubblico ministero, il giudice potra’ quindi inibire, per un periodo massimo di due anni, il rilascio del documento al genitore che tenti di sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli minori. 

Si ricorda infine che la procedura non è cambiata ai fini del rilascio dei documenti per i minori, per il quale resta inalterato l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina del sito dedicata ai passaporti, che è stata opportunamente aggiornata.