Nel rammentare a tutti i cittadini italiani residenti all’estero che l’iscrizione all’AIRE costituisce un diritto-dovere del cittadino, fondamentale per garantire l’accesso ai servizi consolari (anche ai cittadini italiani residenti all’estero che non hanno mai vissuto in Italia), con la presente si intende informare la gentile utenza che con Legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono state introdotte misure più severe nei confronti di chi contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di iscrizione AIRE.
Nello specifico, il novellato art. 11 della predetta L. 1228/1954 permette ai Comuni italiani di erogare una sanzione da 200 Euro fino ad un massimo di 1.000 euro a persona per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE . Inoltre, l’art. 1 comma 243 della Legge di Bilancio, prevede uno specifico obbligo di segnalazione al comune di iscrizione anagrafica in capo a tutte le amministrazioni pubbliche che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di elementi tali da indicare la residenza all’estero, anche solo di fatto, del concittadino.
A tal fine si precisa che l’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe risulta iscritto il trasgressore e che tale procedimento è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Per ulteriori informazioni in materia di iscrizione all’AIRE, si invita a consultare la pagina dedicata del sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, nonché la pagina del sito dell’Ambasciata.
Quali sono i vantaggi legati all’iscrizione all’AIRE? Consulta qui un breve sommario per saperne di più.