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Anagrafe

ISCRIZIONE ALL’AIRE

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con la legge 27 ottobre 1988 n.470, e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

I cittadini italiani devono essere iscritti nell’anagrafe di un Comune italiano. L’iscrizione permette, tra l’altro, l’esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini, secondo la situazione di ciascuno. Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare al proprio Comune e quindi all’Ufficio consolare tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso (residenza in Italia) essi saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all’estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio; queste persone potranno rivolgersi all’Ufficio consolare italiano del proprio luogo di residenza all’estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e l’Ambasciata o il Consolato farà da tramite fra i cittadini residenti all’estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.

 

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida.

Per conoscere meglio i vantaggi legati all’iscrizione all’AIRE consulta qui un breve sommario.

 

Sanzioni

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto misure più severe nei confronti di chi contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di iscrizione AIRE.

Nello specifico, il novellato art. 11 della predetta L. 1228/1954 permette ai Comuni italiani di erogare una sanzione da 200 Euro fino ad un massimo di 1.000 euro a persona per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE . Inoltre, l’art. 1 comma 243 della Legge di Bilancio, prevede uno specifico obbligo di segnalazione al comune di iscrizione anagrafica in capo a tutte le amministrazioni pubbliche che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di elementi tali da indicare la residenza all’estero, anche solo di fatto, del concittadino.

A tal fine si precisa che l’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe risulta iscritto il trasgressore e che tale procedimento è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

 

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
i lavoratori stagionali;
i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

 

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast.it.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA.

 

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.

Per i cittadini residente in Montenegro, la richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite il portale Fast.it.

 

È anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Ugualmente, questa Ambasciata richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.

 

L’iscrizione all’A.I.R.E. può quindi essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune, che gli sarà notificato da questa Ambasciata.

 

Le persone che desiderano richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. devono inserire nell’apposito portale Fast-it la scheda di rilevazione anagrafica ed esibire i seguenti documenti:

-passaporto italiano valido;

-prova della stabile e legale residenza in questa circoscrizione consolare (permesso di soggiorno montenegrino “boravak”, contratto di lavoro, contratto di affitto, bollette elettriche, telefoniche, comunicazioni bancarie, assicurative ecc. intestate al richiedente o ad un membro del proprio nucleo familiare).

 

Rilascio di certificati

Si informa che gli schedari consolari NON hanno valore anagrafico; gli uffici consolari NON possono pertanto rilasciare certificati di residenza ne’ di stato di famiglia. Il Consolato potra’ rilasciare solo certificazioni di iscrizione nello schedario, nelle quali si potra’ indicare che l’interessato risulta abitare all’indirizzo presente in schedario, nonché quale risulta essere, sempre nello schedario, la composizione del nucleo familiare.

Il certificato di residenza AIRE così come lo stato di famiglia potranno essere rilasciati dall’unico ente italiano titolare delle funzioni anagrafiche, cioe’ dal Comune di iscrizione AIRE.

 

Domande frequenti

Come si aggiorna l’AIRE?

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.

L’interessato deve comunicare tempestivamente all’ufficio consolare:

  •     il trasferimento della propria residenza o dell’abitazione all’estero;
  •     le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimoni, nascite, divorzi…);
  •     la perdita della cittadinanza italiana.

Inoltre i cittadini italiani sono tenuti a comunicare all’Ambasciata il rientro definitivo in Italia, e casi di decesso in famiglia

 

E se mi sposto nella circoscrizione di un altro Consolato?

I cittadini italiani residenti all’estero che cambiano la residenza o l’abitazione devono farne dichiarazione entro 90 (novanta) giorni all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione. Tale ufficio consolare provvederà ad informarne il Comune di riferimento in Italia e l’Ambasciata o il Consolato presso il quale il cittadino era iscritto in precedenza.

 

Se cambio indirizzo all’interno della circoscrizione consolare, che cosa devo fare?

Per effettuare l’aggiornamento, è sufficiente inviare il formulario allegato via email (consolare.podgorica@esteri.it ) allegando copia del proprio passaporto.

 

Per maggiori informazioni