Il passaporto è un documento di viaggio e riconoscimento. Il suo rilascio è di competenza dell’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino italiano è residente.
PASSAPORTO BIOMETRICO
Il passaporto biometrico italiano è un documento provvisto di microchip, all’interno del quale, oltre ai dati anagrafici, saranno memorizzate anche la foto e le impronte digitali del titolare.
Ai fini del rilascio di un passaporto biometrico la normativa prevede la necessaria presenza fisica del richiedente per la rilevazione dei predetti dati biometrici. I minori di anni 12 sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali.
Il passaporto biometrico ha una durata variabile in base all’età:
• 10 anni per i titolari maggiorenni
• 5 anni per minori da 3 anni compiuti fino a 17 anni di età
• 3 anni per minori da 0 a 3 anni di età non compiuti.
APPUNTAMENTI PER RILASCIO
L’Ufficio Passaporti riceve per appuntamento, dal 1 marzo 2023 esclusivamente tramite il portale Prenotami.
Possono richiedere il passaporto all’Ambasciata d’Italia a Podgorica i cittadini italiani residenti in Montenegro iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di uno dei Comuni d’Italia.
Tuttavia, anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE di questa Circoscrizione Consolare possono eccezionalmente richiedere il rilascio del passaporto per giustificati e documentati motivi di comprovata urgenza.
In tali casi i tempi di rilascio potrebbero risultare piuttosto lunghi in quanto occorre acquisire “Nulla Osta e Delega” da parte dell’Ufficio competente per residenza (Questura in Italia o altro Ufficio Consolare all’estero). I tempi di risposta possono variare e non dipendono dall’Ambasciata. Resta inteso che in assenza di tale delega NON si potrà rilasciare il passaporto.
PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO OCCORRONO:
1. formulario di richiesta del passaporto firmato dall’interessato;
2. due foto (formato 4×4 cm, con viso centrato e frontale, con sfondo bianco);
3. passaporto scaduto, a meno che non si tratti di rilascio del primo passaporto ovvero di smarrimento/furto;
4. permesso di soggiorno montenegrino o, nel caso di doppio cittadino, passaporto montenegrino;
5. A partire dal 14 giugno 2023 la presentazione dell’atto di assenso del coniuge in presenza di figli minori ai fini del rilascio del proprio passaporto non è più necessaria. L’atto di assenso è stato sostituito da una procedura che prevede l’eventuale intervento del giudice: a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero il giudice potrà infatti inibire, per un periodo massimo di due anni, il rilascio del documento al genitore che tenti di sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli minori. Il richiedente passaporto per sé stesso, coniugato e che abbia figli minori, dovrà quindi compilare l’apposito formulario e una dichiarazione che attesti l’assenza di inibitorie al rilascio, da rendere sotto la propria responsabilita’ a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Non è necessaria la presenza del coniuge se:
a. questi è cittadino italiano o dell’Unione Europea e all’assenso scritto viene allegata copia di un documento di identità del firmatario da cui si evinca la firma;
b. questi non à cittadino italiano o dell’Unione Europea e la firma sull’assenso scritto viene autenticata da un altro Ufficio Consolare o Ufficio abilitato in Italia. E’ sempre necessario esibire anche copia del documento di identità del firmatario.
Il predetto elenco riporta solo la documentazione minima considerata necessaria per il rilascio del passaporto. L’Ufficio si riserva pertanto di richiedere documentazione integrativa qualora ritenuto necessario per il corretto svolgimento della pratica, ad esclusivo giudizio degli addetti dell’Ufficio.
PASSAPORTO PER MINORI
Dal 25 novembre 2009 non è più possibile iscrivere i minori sul passaporto del genitore (o tutore o altra persona delegata ad accompagnarli):
• tutti i minori devono essere muniti di un passaporto individuale;
• la validità del passaporto per i minori è differente a seconda all’età (tre anni per i minori da zero a tre anni; cinque anni per i minori tra tre e diciotto anni).
Sono necessari i seguenti documenti:
1. formulario;
2. Due foto tessera del minore (formato 4×4 cm, con viso centrato e frontale, con sfondo bianco);
3. Il precedente passaporto italiano, a meno che non si tratti di rilascio del primo passaporto ovvero di smarrimento/furto (consultare la relativa sezione);
4. Permesso di soggiorno o, nel caso di minore cittadino anche montenegrino, copia del passaporto montenegrino;
5. Passaporto del genitore presente il giorno dell’appuntamento;
6. Assenso di entrambi i genitori. L’assenso è sempre necessario, anche se il minore convive con uno solo dei genitori, anche in caso di separazione, divorzio o convivenza dei genitori, adozione, affidamento esclusivo ecc. L’assenso è una manifestazione di volontà che deve essere attuale, pertanto non ha valore l’eventuale assenso reciproco dichiarato all’atto della separazione/divorzio. L’assenso dei genitori può essere espresso personalmente presso l’Ufficio passaporti il giorno dell’appuntamento, dietro presentazione di idoneo documento di riconoscimento.
Se il genitore che rilascia l’assenso è cittadino italiano, dell’Unione Europea o extra-UE, regolarmente soggiornate in Italia, è sufficiente presentare l’atto di assenso in carta semplice (clicca qui), accompagnato da copia del passaporto o altro documento d’identità. Altrimenti è necessaria l’autentica della firma (Comune, altro Ufficio consolare italiano) se cittadino extra-UE non regolarmente soggiornate in Italia (clicca qui).
Si ricorda che per i minorenni nati in Montenegro, prima di presentare la domanda di passaporto, è necessario provvedere alla registrazione dell’atto di nascita presso l’Ufficio di Stato Civile di questa Ambasciata ai fini della sua trascrizione presso il Comune italiano di riferimento.
In caso uno dei genitori si rifiuti di firmare l’atto di assenso per il rilascio del passaporto al figlio minorenne oppure all’altro genitore, occorre che il genitore richiedente il passaporto faccia pervenire via email, fax o posta all’Ufficio Passaporti una lettera sottoscritta nella quale spieghi i motivi per i quali l’altro genitore non acconsente al rilascio. In tale lettera devono essere indicati l’indirizzo completo ed eventuali numeri di telefono del genitore non consenziente. L’Ufficio provvederà agli opportuni accertamenti, che potranno variare a seconda delle circostanze e dalla residenza legale dei minori coinvolti. Al termine della procedura si darà luogo, a seconda dei casi, al rilascio del passaporto oppure ad un motivato decreto di diniego al rilascio dello stesso.
Le informazioni presenti in questa sezione hanno carattere esclusivamente informativo e non sono da intendersi esaustive dei requisiti necessari e previsti dalla normativa vigente per ottenere il servizio. La sussistenza delle condizioni necessarie al completamento della pratica vengono verificate dagli addetti dell’Ufficio al momento della presentazione della richiesta.
PAGAMENTO DEL LIBRETTO
Si informa che con il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stata apportata una modifica relativamente al costo del rilascio del passaporto.
L’art. 5-bis, comma 1 del decreto legge stabilisce l’abolizione della tassa di rilascio per tutti i passaporti a partire dall’8 luglio 2014.
Pertanto, a partire dall’8 luglio 2014:
1. il costo del passaporto ammonta a 116,00 euro
2. non è più necessario il pagamento della tassa annuale per l’utilizzo del passaporto.
Il pagamento del passaporto avviene in contanti direttamente all’Ufficio Passaporti.
Per approfondimenti ulteriori sulla normativa, si potrà consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale