Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Autoveicoli e Patenti di guida

PATENTI DI GUIDA

Questa Ambasciata non rilascia patenti di guida, ma provvede alla conferma della validità delle patenti italiane in base alla Circolare n. 107/1997 del Ministero dei Trasporti, che prevede che tale conferma venga effettuata all’estero da parte dell’Autorità diplomatico-consolare.
A tale scopo i cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE nella nostra circoscrizione consolare, dovranno:

  • Per ottenere delucidazioni in merito alla procedura, scrivere a consolare.podgorica@esteri.it, e prendere poi appuntamento tramite il portale Prenotami;
  • Richiedere al medico di fiducia di questa Ambasciata il certificato medico che verifichi la sussistenza dei requisiti psico-fisici di legge. Il costo del certificato è a carico dell’interessato;
  • Una volta effettuata la visita presso il medico di fiducia, prendere appuntamento in Ambasciata, portando la documentazione richiesta per la conferma della validità della patente: il certificato medico rilasciato dal medico di fiducia, la patente scaduta (da non oltre tre anni) e una fototessera recente.

Il medico di fiducia di questa Ambasciata è la dott.ssa Sanja Medenica. La dott.ssa riceverà i connazionali, previo appuntamento, presso il Policlinico MojLab, in linea di massima il giovedì dalle 16.00 alle 20.00.  Per prendere appuntamento, si potrà scrivere un’email a medenicasanja@gmail.com.

Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, la patente di guida dovrà essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Per approfondimenti ulteriori sulla normativa, si potrà consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

 

RADIAZIONE DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)

Secondo quanto stabilito dal novellato art. 103 del Codice della Strada, dal 1 gennaio 2020 per esportare definitivamente un veicolo all’estero si dovrà prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.
Pertanto per richiedere la cancellazione dal PRA di veicoli esportati a partire dal 1 gennaio 2020 i cittadini italiani non potranno più rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.

Per ulteriori informazioni