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Assistenza ai cittadini all’estero

Se vi trovate in una situazione di difficoltà mentre siete all’estero, l’Ufficio consolare competente può, su vostra richiesta, intervenire in vostro favore.

Possibili interventi includono:
assistenza ai detenuti
assistenza economica
assistenza sanitaria
assistenza legale
assistenza nella ricerca di connazionali
rimpatrio consolare
rimpatrio di salme
rimpatrio sanitario

Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’ufficio consolare può prestare assistenza anche ai cittadini dell’Unione europea nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga in tale Paese di alcuna ambasciata, consolato o console onorario.

 

ASSISTENZA SANITARIA

I cittadini italiani che si recano in Paesi in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, tra cui il Montenegro, sono invitati a stipulare una polizza assicurativa prima di mettersi in viaggio.

I cittadini titolari di un contratto di lavoro di diritto italiano in servizio all’estero possono chiedere il rimborso delle spese per le prestazioni sanitarie ricevute. Per maggiori informazioni sulle categorie interessate e sulla procedura per il rimborso, è possibile consultare il sito internet del Ministero della Salute.

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dovranno quindi provvedere autonomamente, secondo le modalità previste dal Paese di destinazione.

I cittadini stabilmente residenti all’estero e iscritti all’AIRE, che rientrino temporaneamente in Italia, devono corrispondere le tariffe regionali per tutte le prestazioni sanitarie, comprese le urgenze. Nel caso di cittadini italiani iscritti all’AIRE, titolari di pensione erogata da enti previdenziali italiani ovvero cittadini italiani emigrati (nati in Italia), sono tuttavia riconosciute a titolo gratuito le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa propria. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato (attestato da data, luogo di nascita in Italia, residenza all’estero e cittadinanza italiana), che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

Le cure di altissima specializzazione all’estero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in via eccezionale, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata. Esse debbono essere preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza. Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet del Ministero della Salute.

 

ASSISTENZA SANITARIA: CURE OSPEDALIERE URGENTI PER I CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO

Il decreto del Ministro della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art. 2, comma 2, che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.
Per poter accedere all’assistenza sanitaria urgente, in caso di temporaneo soggiorno in patria, il cittadino emigrato doveva produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) un certificato consolare che, nell’attestare il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza all’estero, era ritenuto idoneo a comprovare la condizione di emigrato.
L’onere a carico del cittadino di richiedere detto certificato e il corrispondente adempimento a carico dell’Ufficio consolare non risultano più giustificati alla luce della sopravvenuta normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – T.U. in materia di documentazione amministrativa).
In particolare, l’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 prevede che sono comprovate con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza, elementi idonei a dimostrare la condizione di emigrato di cui al decreto ministeriale dinanzi richiamato.
Nell’ottica di snellire le procedure, nel primario interesse del cittadino, cui viene evitata un’inutile incombenza, l’innovazione procedimentale prevede sostanzialmente la facoltà per i connazionali di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (di cui all’art. 46 del DPR 445/2000) per comprovare lo status di “emigrato”, senza dover presentare pertanto, come invece previsto nel passato, specifica certificazione rilasciata dagli uffici consolari.
Quindi il presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie urgenti non deve più essere attestata dall’Autorità consolare poiché più semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza, con la quale il cittadino autocertifica:
A – di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.
oppure
B – di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
Le amministrazioni pubbliche non possono rifiutarsi di acquisire le dichiarazioni sostitutive, né accettare o richiedere certificati o atti di notorietà: tali comportamenti sono infatti espressamente qualificati, dalla nuova formulazione dell’articolo 74, come violazione dei doveri d’ufficio.
Il competente Ministero della Salute ha tuttavia segnalato che, rimanendo invariata a monte la configurazione dello status di “emigrato” (vedasi anche Consiglio di Stato, Parere n. 3046/2009), il riconoscimento di tale diritto e’ da intendersi tuttora circoscritto alle ipotesi di connazionali nati in Italia e successivamente espatriati per ragioni lavorative.

ASSISTENZA ECONOMICA

L’Ufficio consolare può erogare al cittadino italiano stabilmente residente nella propria circoscrizione consolare, iscritto all’AIRE e che si trovi in situazione di comprovata indigenza un sussidio. La concessione del sussidio ha carattere di assoluta eccezionalità ed avviene compatibilmente con i fondi disponibili iscritti a bilancio.

Al cittadino italiano temporaneamente all’estero e residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, che si trovi ad affrontare difficoltà economiche impreviste e che non possa avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso società abilitate al trasferimento di contanti), può essere concesso un prestito, che l’interessato si impegna a restituire all’Erario entro 90 giorni. La concessione del prestito è subordinata alla verifica della condizione di difficoltà economica del connazionale e dell’impossibilità di provvedervi da parte dei familiari a ciò tenuti per legge (art. 433 c.c.).

PRESTITI CON PROMESSA DI RESTITUZIONE – CAMBIAMENTO MODALITA’ DI RIMBORSO
In ottemperanza all’obbligo di adesione alla Piattaforma Incassi, dal 30 giugno 2024 le modalità di rimborso dei prestiti con promessa di restituzione concessi ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs n.71 del 3 febbraio 2011 sono cambiate.
E’ ora possibile restituire i prestiti concessi esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) presso gli Uffici Postali, rivolgendosi all’operatore di sportello;
b) tramite il sito www.poste.it: in allegato le istruzioni dettagliate su come effettuare il rimborso tramite le Poste italiane;
c) presso l’Ufficio Consolare che ha concesso il prestito oppure, all’occasione, presso un qualsiasi altro Ufficio Consolare.

Per ogni ulteriore chiarimento in merito si potrà contattare l’Ufficio I della Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie al seguente indirizzo di posta elettronica: dgit-01@esteri.it.