REQUISITI OBBLIGATORI PER RICHIEDERE LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già correttamente presenti nella banca dati A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
Ai fini dell’emissione della CIE è pertanto indispensabile che il richiedente:
• sia iscritto all’AIRE e il suo nominativo inserito nell’apposito applicativo da parte del comune italiano di riferimento.
Nei casi in cui tale iscrizione manchi, si dovrà prima procedere a richiedere l’iscrizione tramite il portale FAST IT ed attendere, prima di poter far domanda di CIE, di essere inserito in tale registro da parte del Comune italiano competente (per i cittadini non iscritti all’A.I.R.E., la competenza al rilascio della carta d’identità rimane al Comune di residenza).
- abbia l’atto di nascita trascritto in Italia, in quanto gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE;
- abbia il Codice Fiscale validato da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Comune italiano di riferimento. Per chi non è in possesso del Codice fiscale sarà cura di questo Ufficio Consolare richiederlo d’ufficio;
- abbia aggiornato la sua posizione negli schedari consolari nel caso di cambio d’indirizzo, variazione dello stato civile o nascita di figli. Nei casi in cui tale aggiornamento manchi, si dovrà prima procedere a chiedere la regolarizzazione dei dati tramite il portale FAST IT.
Si comunica che la CIE viene rilasciata a chi:
- non sia in possesso di un’altra carta d’identità valida;
- abbia la carta d’identità elettronica in scadenza (a partire da 6 mesi prima della scadenza, non prima);
- in caso di furto, smarrimento o deterioramento della carta precedente.
Possono richiederla anche gli iscritti AIRE che abbiano una carta d’identità cartacea ancora in corso di validità.
VALIDITA’ DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
La validità della CIE varia a seconda all’età del titolare:
– 3 anni per minori di età inferiore a 3 anni;
– 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
– 10 anni per i maggiorenni.